DDL SANTANCHE’

Azione Venezia

COMUNICATO STAMPA DDL SANTANCHÈ

Azione convintamente ritiene che la proliferazione incontrollata delle locazioni turistiche (“LT” nel seguito) sia una delle cause (certo non l’unica) dello spopolamento della città e, insieme, costituisce un fattore che impatta in modo significativo sul fenomeno del cosiddetto overtourism.

È convinta che sia necessario introdurre per legge disposizioni per regolamentare le LT così come vengono regolamentati e disciplinati tutti gli altri settori delle attività produttive.

Per chiarezza, si precisa che non si ritiene che le LT siano un “male assoluto” (la loro presenza offre anche spazi positivi, di servizi al turista, di lavoro ai residenti e di possibilità di manutenzione dei palazzi) ma certamento lo è il loro proliferare senza alcun tipo di controllo o di pianificazione.

Il fenomeno riguarda tutte le città d’arte (e non solo) e ne depriva i centri storici non solo degli abitanti ma pure di tutto ciò che non è funzionale alla fruizione turistica e, in un circolo vizioso, rende sempre meno attraente e conveniente vivere in centro città, desertificandolo dalle funzioni urbane.

I centri delle nostre città non sono solo pietre e palazzi, sono topoi della mente, entità complesse che non possono non comprendere la memoria di sé e i loro abitanti, senza i quali ogni città diventa un non luogo, un “parco a tema”.

Questo finisce anche con l’impoverire significativamente la stessa esperienza di fruizione turistica da parte del visitatore.

L’obiezione dell’intangibilità della proprietà privata, posta dalle organizzazioni delle LT per contestare in punta di principio ogni limitazione all’uso dell’appartamento di proprietà, non è consistente: lo stesso art. 42 Cost recita “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Ovvero il godimento della proprietà è sempre condizionato al bene comunee/o pubblico.

E appunto per Azione, il concetto di bene pubblico si applica anche per elementi immateriali come l’esistenza in vita dei centri storici e la salvaguardia dei loro abitanti e delle loro tradizioni. In altri termini, il diritto di utilizzo di una proprietà privata è sempre comunque vincolato al non nuocere alla comunità; e questo non comporta un vulnus al principio – che non vogliamo certo mettere in discussione – del diritto alla proprietà privata.

Del resto, già città in altri Paesi, dove certamente il diritto alla proprietà privata non è discussione, hanno preso provvedimenti di regolamentazione che introducono limitazioni.

L’Italia, buona ultima, tramite il DDL Santanchè ha se non altro cominciato a porsi il problema.

All’iniziativa del Ministero del Turismo va dunque riconosciuto il merito di cercare di mettere mano al fenomeno.

Il pregresso

Il DDL Santanché (inizialmente previsto come Disegno di Legge, poi convertito in Decreto e successivamente ancora riportato a Disegno) ha visto tre successive scritture.

La prima bozza del testo del DDL Santanchè data 23/5 u.s. prevede una registrazione a livello nazionale delle attività di LT rendendo obbligatorio un CIN (Codice Identificazione Nazionale) che sostanzialmente rispecchia quello che in molte Regioni (tra cui il Veneto) esiste già.

È un utile disposto che contrasta l’abusivismo e l’evasione fiscale ma che, soprattutto ove già previsto un CIR (Codice Identificativo Regionale), non impatta sulla limitazione del fenomeno.

L’unico disposto vagamente restrittivo (e infatti contestato dalle organizzazioni) è l’obbligo di una permanenza di almeno due notti del locatario.

Questa prima versione è stata commentata da Azione Venezia negativamente perché, a dispetto dell’asserita intenzione di salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento, prevedeva solo disposizioni nella sostanza ininfluenti.

Così ininfluenti che, con un po’ di malizia, si poteva ritenere che nella redazione del testo fosse stata significativa l’influenza delle organizzazioni delle LT.

Azione Venezia aveva conseguentemente suggerito agli esponenti in Parlamento del partito di intervenire in sede di Commissione Parlamentare con una proposta strutturata di vero e proprio emendamento del testo da sottoporre.

La seconda versione del DDL, datata 6/9, modifica in modo importante le impostazioni della prima versione e, a giudizio di Azione, va nella direzione auspicabile.

Le modifiche più significative sono le seguenti:

1. La soglia massima di appartamenti dedicati alla LT oltre la quale scatta l’obbligo di attività imprenditoriale (con le relative conseguenze) passa da 4 a 2 (art. 2.5);

2. Viene introdotta (art. 5) tutta una serie di obblighi in termini di requisiti di sicurezza analoghi a quelli delle strutture alberghiere per qualsiasi appartamento locato, per ottenere riconoscimento nazionale. Ai sensi dell’art. 3.4 la disposizione pare di fatto retroattiva perché introduce l’obbligo di ottenere il CIR nazionale anche da parte dei detentori di un preesistente CIR regionale

3. Viene confermato il vincolo minimo di soggiorno già previsto nella bozza 23/5, ma introducendo un vincolo fino ad oggi inesistente) che la durata del soggiorno in LT sia almeno di 2 giorni.
La terza e ultima versione del DDL, datata 23/9 u.s., mantiene l’ossatura della versione precedente solo alleggerendo l’obbligo di dotarsi di infrastrutture antincendio che viene previsto solo in quelle strutture che dispongono di almeno 25 posti letto. È indubbiamente una modifica che rende meno incisivo il disposto di legge, del resto si immagina sia stata obbligata per mantenere la par condicio con gli analoghi obblighi per gli alberghi, che appunto scattano al raggiungimento della medesima soglia di posti letto.

La posizione di Azione Venezia

SI valuta complessivamente in modo positivo il DDL nella sua attuale versione perché, ancorché certamente perfettibile, comunque introduce elementi positivi.

Oltre alla già ricordata introduzione del CIN, pone precise soglie oltre la quale scatta la tipologia di attività professionale (se non altro eliminando la somma iniquità di consentire la tassazione con la cedolare secca a rendite assai cospicue) e introduce obblighi che possono rappresentare oggettivamente un deterrente all’intrapresa dell’attività, comunque vanno a favore della sicurezza degli ospite e rispondono precisamente alla logica (corretta) di equiparare le LT alla disciplina dell’attività alberghiera – trattandosi oggettivamente di realtà spesso configurabili come albergo diffuso.

Restano altresì criticità come la disposizione secondo la quale nella LT sono somministrabili prestazioni accessorie perché può essere pronuba all’introduzione, al di là della fornitura di biancheria e al servizio di pulizia, di altri servizi accessori tipici dell’albergo (ad es. le colazioni) e dunque all’utilizzo di appartamenti da parte degli alberghi, con elusione di fatto della specificità delle LT.

Inoltre, si ritiene migliorabile il DDL laddove si elevi il soggiorno minimo da 2 a 4 notti, per salvaguardare nelle LT un uso più simile possibile ad un abitativo, e dunque escludendo la presenza “mordi e fuggi”, tipica dell’albergo, e che tanto molesta risulta per i residenti negli stessi immobili ove si svolge la LT.

Per tutto quanto premesso, proponiamo di votare a favore del DDL, lavorando ove possibile per introdurre le modifiche sopra evidenziate.

Considerazioni conclusive

Il sostegno al DDL Santanchè risponde alla ragione dell’hic et nunc e, nello spirito pragmatico di Azione, si valuta positivamente l’introduzione in tempi brevi di una legge nazionale regolatrice la cui necessità, per quanto circostanziato in premessa, è di palmare evidenza.

Azione vede con interesse iniziative regolatorie, come per esempio la proposta di legge recentemente illustrata alla Camera dei Deputati da ATA (Alta Emergenza Abitativa), che avendo le stesse finalità dichiarate dal DDL Santanché approcciano il problema con filosofie che lasciano ai singoli Comuni una certa autonomia nella definizione delle limitazioni brevi per consentire misure customizzate sulle singole realtà e quindi una “regolamentazione fine” (ad esempio, fissazione del tetto di posti letto disponibili in LT in rapporto alla capacità residenziale delsingolo quartiere o misure per favorire le piccole integrazioni al reddito – in un reale esercizio di sharing economy – contro le grandi aggregazioni organizzate).

Si è, inoltre, consapevoli che non è la sola regolamentazione delle LT che porterà una retrocessione degli immobili abitativi alla loro destinazione residenziale e, dunque, questa dovrà inserirsi in un contesto di disposizioni più ampio che preveda premialità fiscali per chi loca a residenti ed un più efficace sistema per la liberazione degli immobili residenziali in caso di morosità(disposizioni che evidentemente non fanno parte del perimetro del Ministero del Turismo e quindi non possono essere incluse nel DDL in questione).

Infine, allargando l’orizzonte, si è altresì persuasi che la disponibilità di alloggi per la residenza è in qualche modo solo un prerequisito, certo fondamentale ma non esaustivo, del problema generale del recupero demografico dei centri storici ad alta tensione turistica (in primis quello di Venezia).

Restano i problemi di vivibilità, di costi, di accessibilità, di disponibilità di lavori attrattivi e stimolanti. Sono tutti problemi giganteschi e complessi, che sarebbe ingenuo ignorare, che Azione Venezia non ignora affatto, e che devono essere approcciati con determinazione e coraggio (anche di scelte impopolari). Ma, si ribadisce,: la disponibilità di case è la conditio sine qua non per poter concepire un futuro per Venezia diverso dalla città/albergo che tutti, almeno a parole, aborrono.

Venezia 07/10/2023

Paolo Bonafè – Segretario Comunale di Venezia
Anna Paola Klinger – Delegata Turismo

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